E’ utile fare una memoria con un avvocato esperto di diritto dell’immigrazione subito dopo l’avviso di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis L.241/1990 e s.m.i.?
Assolutamente si, nulla è ancora perduto. Grazie alla memoria dell’Avv. Domenico Strangio l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano ha rinnovato il permesso di soggiorno.
Il caso
Una cittadina extracomunitaria, di origini marocchine a seguito di presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto familiare di cittadino italiano (il figlio è cittadino italiano), riceve dalla Questura di Milano Ufficio Immigrazione un preavviso di rigetto ai sensi degli artt.7, 8 e 10 bis L.241/1990 e s.m.i., volto al rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 24/01/2022, a mezzo assicurata postale.
Entro dieci giorni veniva presentata dall’Avv. Domenico Strangio del Foro di Milano una memoria articolata che ha superato i motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno suindicati nella motivazione del procedimento.
In particolare si contestava alla cittadina marocchina di non essere familiare a carico del cittadino italiano e di non vivere stabilmente insieme a lui facendo così mancare un presupposto essenziale per ottenere la carta di soggiorno.
Inoltre alla cittadina extracomunitaria venivano contestati numerosi precedenti penali e di polizia che avrebbero portato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno verso il rigetto.
Oggi l’Ufficio Immigrazione di Milano ci comunica la data di ritiro del permesso di soggiorno ed il commissariato dove ritirarlo.
E’ fondamentale agire subito facendosi aiutare da un avvocato specializzato in materia di immigrazione. Viceversa si rischia di ottenere un rigetto del rinnovo portando così l’istante a difendersi soltanto dinanzi all’autorità giudiziaria rendendo tutto più difficile e costoso.
Ma che cos’è la Carta di soggiorno?
Un titolo richiedibile dai cittadini comunitari e/o dai familiari dei cittadini comunitari che vogliono soggiornare in Italia per più di novanta giorni.
Il cittadino non Comunitario che raggiunga il cittadino Europeo o Italiano regolari in Italia può richiedere:
se familiare di cittadino europeo – la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (DL 30/2007 artt. 10 e 14)
se familiare di cittadino italiano:
se risponde ai requisiti di reddito e a carico, la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (DL 30/2007 artt. 10 e 14)
se familiare oltre il primo grado o non risponde ai requisiti del reddito e dell’a carico, il Permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano (TU 286/98 art. 19).
La domanda dei familiari di cittadino italiano ed europeo non prescinde dalla regolarità sul territorio del cittadino non comunitario.
Sono, definiti “familiari” il/la coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per ottenere la carta di soggiorno per familiari stranieri di cittadini dell’unione bisogna rivolgersi al questore del luogo dove si abita inoltrando un kit cartaceo rilasciato dalle poste o rivolgendosi al comune oppure ad uno sportello di patronato per la precompilazione della pratica e successiva spedizione tramite poste.
Alla richiesta devi allegare:
• la copia del passaporto, ed eventuale visto d’ingresso, o documento equivalente in corso di validità;
• un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico appartenente allo stesso nucleo familiare o del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione già titolare di autonomo diritto di soggiorno;
• l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione;
• quattro fotografie, in formato tessera;
• se la richiesta è presentata dal partner con cui un cittadino dell’Unione ha una relazione stabile, è necessario allegare una documentazione ufficiale attestante l’esistenza della stabile relazione con il cittadino dell’Unione.
La carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.
Attenzione a non rimanere fuori dal territorio nazionale più dei termini previsti dalla legge.
Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento scriveteci.