Accolto parzialmente il ricorso presentato dall’Avv. Domenico Strangio del Foro di Milano.
Con ricorso depositato il 28.09.2022, l’Avv. Domenico Strangio del Foro di Milano ha chiesto l’annullamento del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di coesione presentata da un cittadino cubano, emanato dal Questore della Provincia di Milano.
Di fatti veniva rigettata la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari sull’assunto dell’assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali, trovandosi il ricorrente in condizione di irregolarità sul territorio nazionale.
Il ricorrente ha contestato la legittimità del decreto opposto per illogicità e carenza di motivazione avendo il Questore omesso di considerare la particolare situazione pandemica allora vigente ed avendo altresì omesso di far applicazione dell’art. 13 TUI.
Ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 286/98, fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato tra gli altri al “c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
L’art. 29, comma 1, TUI indica i familiari che possono chiedere il ricongiungimento, ossia il “a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni…..”.
Infine, l’art. 29, comma 3 d.lgs. n. 286/1998, richiede che lo straniero debba dimostrare “la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali” e di un “reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere […] Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Quindi, affinché il coniuge straniero possa ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari occorre la compresenza dei seguenti presupposti di fatto:
1) che lo straniero soggiorni regolarmente in Italia sulla base di un titolo legittimo;
2) che lo straniero sia coniugato con altro straniero regolarmente soggiornante in Italia;
3) che sussista effettiva convivenza tra i coniugi;
4) che il nucleo familiare disponga di un alloggio idoneo e di un reddito minimo derivante da fonti lecite superiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Il cittadino cubano aveva presentato nei termini l’istanza, ma tuttavia l’ufficio immigrazione della Questura di Milano non riceveva l’istanza in quanto non riteneva di applicare al visto d’ingresso le proroghe di cui hanno usufruito i permessi di soggiorno a causa dell’emergenza pandemica.
In tale contesto, il Governo italiano emetteva disposizioni emergenziali volte, tra le altre, a prorogare la validità dei titoli di soggiorno scadenti nel periodo di pandemia. Ed infatti, l’art. 103, commi 2 e 2 quater, del DL 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020 e l’art. 3 bis, comma 3, con D.L 125/2020 convertito con Legge n. 159/2020, hanno prorogato dapprima al 31.08.2020 e poi al 31.01.2021 la validità dei permessi di soggiorno e delle autorizzazione al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, TUI, nelle quali possono ritenersi compresi anche i visti turistici come nel caso de quo.
Il Giudice a seguito delle argomentazioni esposte nel ricorso presentato dallo Studio Legale Strangio ritiene che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per coesione con la moglie sia stata tempestivamente inviata dal ricorrente il 22.09.2021, atteso che in quella data non era ancora decorso il termine di un anno “dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto”, come previsto dall’art. 30, comma 1, lettera c) TUI, che nel caso di specie cadeva il 31.01.2021.

Alla luce delle considerazioni esposte, il provvedimento del Questore di Milano non appare legittimo poiché fondato sull’erronea considerazione che il ricorrente si trovasse in condizione di irregolarità sul territorio nazionale al momento dell’inoltro dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Il decreto questorile di inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente è stato pertanto dichiarato illegittimo.


