
Con decreto del 10 luglio 2026, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui la Commissione Territoriale di Milano aveva dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino del Perù.
Il ricorso è stato proposto con l’assistenza dell’Avvocato Domenico Strangio, del Foro di Milano.
La vicenda trae origine dall’applicazione della procedura accelerata prevista per i richiedenti provenienti da Paesi qualificati come “di origine sicura”. Secondo il Tribunale, tuttavia, nel caso di specie occorre verificare se tale qualificazione sia compatibile con il quadro normativo europeo e con le più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nel decreto, la giudice richiama il nuovo quadro normativo europeo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, evidenziando come il controllo giurisdizionale debba garantire un esame effettivo delle condizioni del Paese di origine e della situazione del richiedente, soprattutto quando emergano elementi che mettono in discussione la presunzione di sicurezza.
Ampio spazio è dedicato alla situazione del Perù. Il Tribunale richiama numerose fonti istituzionali e internazionali – tra cui Amnesty International, il Ministero delle Donne del Perù, la Defensoría del Pueblo, l’INEI e il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali – dalle quali emerge un quadro caratterizzato da un’elevata diffusione della violenza di genere, da un numero significativo di femminicidi e da persistenti criticità nell’effettività della tutela offerta dalle autorità statali.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale osserva che la presenza di una categoria di persone esposta a persecuzioni o a trattamenti inumani e degradanti impedisce di applicare automaticamente la disciplina relativa ai Paesi di origine sicuri. Nel provvedimento si afferma pertanto che, nel caso concreto, non poteva trovare applicazione la procedura accelerata prevista dall’articolo 28-bis del D.Lgs. n. 25/2008.





Di conseguenza, il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento della Commissione Territoriale, con il ripristino della procedura ordinaria di esame della domanda di protezione internazionale.
Il decreto si inserisce nel dibattito giurisprudenziale sull’applicazione della nozione di “Paese di origine sicuro” e conferma l’attenzione dei giudici nazionali al rispetto dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, privilegiando un esame concreto delle condizioni del Paese di provenienza e della tutela effettivamente garantita ai diritti fondamentali.

Lo Studio Legale dell’Avvocato Domenico Strangio, con sede a Milano in Viale Abruzzi 13/A, si occupa di diritto dell’immigrazione e della tutela dei diritti umani, assistendo cittadini italiani e stranieri nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

