Espulsione sospesa: il Tribunale di Novara accoglie il reclamo dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano e ripristina la tutela cautelare.

Accolto il reclamo dello Studio Legale Strangio: una diversa valutazione giuridica non costituisce un “mutamento delle circostanze” idoneo a giustificare la revoca di una misura cautelare già concessa

Con ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del 25 agosto 2026 e decisa in camera di consiglio il 27 agosto 2026, il Tribunale Ordinario di Novara, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo proposto nell’interesse di un cittadino straniero assistito dall’Avv. Domenico Strangio, nell’ambito di un procedimento riguardante un decreto di espulsione.

La decisione affronta una questione processuale particolarmente delicata: a quali condizioni può essere revocata una misura cautelare già concessa?

Il caso

Il cittadino straniero aveva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Novara un decreto di espulsione emesso dal Prefetto, chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Parallelamente era stato instaurato un giudizio davanti al TAR Piemonte avente ad oggetto gli atti amministrativi relativi al titolo di soggiorno.

Nel procedimento sull’espulsione era stata inizialmente concessa la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto.

Successivamente, tuttavia, il Giudice di Pace aveva revocato la tutela cautelare precedentemente accordata, richiamando un recente orientamento espresso dal Tribunale di Novara in un differente procedimento.

La difesa ha quindi proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., chiedendo al Tribunale in composizione collegiale di riformare il provvedimento nella parte in cui aveva eliminato la sospensione dell’espulsione.

Il Tribunale dichiara ammissibile il reclamo

Un primo passaggio significativo dell’ordinanza riguarda la stessa possibilità di reclamare un provvedimento che abbia revocato una precedente misura cautelare.

Il Tribunale prende atto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali differenti, ma aderisce all’interpretazione favorevole all’ammissibilità del reclamo.

Secondo il Collegio, tale soluzione consente di massimizzare la tutela e il controllo collegiale anche nei confronti dei provvedimenti che modificano o fanno venir meno una tutela cautelare precedentemente concessa.

Una conclusione particolarmente rilevante proprio perché la revoca di una misura cautelare può determinare conseguenze immediate e potenzialmente irreversibili per la parte interessata.

Il punto centrale: una misura cautelare non può essere revocata semplicemente perché cambia la valutazione giuridica

Il cuore della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 669-decies c.p.c.

Il Tribunale ricorda che la revoca o la modifica di una misura cautelare già concessa presuppone l’esistenza di specifiche condizioni, quali mutamenti nelle circostanze oppure fatti anteriori conosciuti soltanto successivamente.

Il meccanismo previsto dall’art. 669-decies c.p.c., quindi, non può essere utilizzato come uno strumento attraverso il quale il giudice possa semplicemente riesaminare le argomentazioni giuridiche poste alla base del precedente provvedimento.

In altri termini, una cosa è la sopravvenienza di nuove circostanze; altra cosa è una diversa interpretazione giuridica di fatti e questioni già esistenti.

Ed è proprio questa distinzione ad assumere rilievo decisivo nel caso esaminato.

Il Giudice di Pace aveva infatti revocato la sospensione precedentemente concessa sulla base di una diversa valutazione della questione processuale relativa alla competenza, anche alla luce di un più recente orientamento espresso dallo stesso Tribunale di Novara in un altro procedimento.

Il Collegio ha tuttavia ritenuto che ciò non integrasse un mutamento delle circostanze rilevante ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c.

Accolto il reclamo: resta sospesa l’esecutorietà del decreto di espulsione

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale di Novara ha ritenuto che l’ordinanza impugnata fosse stata adottata in assenza dei presupposti previsti dall’art. 669-decies c.p.c.

Il Collegio ha pertanto accolto il reclamo, revocando l’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva disposto la revoca della sospensione dell’esecutorietà del decreto di espulsione.

L’effetto della decisione è dunque il ripristino della tutela cautelare precedentemente accordata all’interessato.

Il Tribunale ha inoltre precisato di non dover riesaminare, in questa sede, il fumus boni iuris e il periculum in mora originariamente posti a fondamento della misura: oggetto del giudizio era infatti la legittimità della successiva revoca e, specificamente, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 669-decies c.p.c.

Una decisione significativa anche sotto il profilo processuale

La pronuncia assume particolare interesse perché delimita con chiarezza i rapporti tra reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. e revoca o modifica ex art. 669-decies c.p.c.

Il principio che emerge è chiaro: trascorso il termine per impugnare una misura cautelare, la possibilità di chiederne successivamente la revoca non può trasformarsi in una forma di riesame tardivo della precedente decisione.

Occorre invece un elemento nuovo sul piano fattuale – o comunque una sopravvenienza riconducibile ai rigorosi presupposti previsti dalla legge – capace di incidere sulle condizioni della tutela cautelare.

Espulsione sospesa: il Tribunale di Novara accoglie il reclamo dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano e ripristina la tutela cautelare.
Espulsione sospesa: il Tribunale di Novara accoglie il reclamo dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano e ripristina la tutela cautelare.
Espulsione sospesa: il Tribunale di Novara accoglie il reclamo dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano e ripristina la tutela cautelare.
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Espulsione sospesa: il Tribunale di Novara accoglie il reclamo dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano e ripristina la tutela cautelare.

Studio Legale Strangio – Diritto dell’immigrazione

Lo Studio Legale Strangio, con sede a Milano, si occupa di diritto dell’immigrazione, provvedimenti di espulsione, permessi di soggiorno, protezione internazionale, cittadinanza italiana e tutela dei diritti fondamentali dello straniero.

La vicenda conferma l’importanza della tutela giurisdizionale anche nella fase cautelare, soprattutto quando l’esecuzione immediata di un provvedimento amministrativo può produrre conseguenze difficilmente reversibili prima della decisione definitiva del giudizio.

Espulsione sospesa: il Tribunale di Novara accoglie il reclamo dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano e ripristina la tutela cautelare.