
Accolto il ricorso dell’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano: la tutela del superiore interesse del minore continua a rappresentare il principio cardine nelle decisioni adottate dal Tribunale per i Minorenni in materia di immigrazione.
Con decreto definitivo dell’8 luglio 2026, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha accolto il ricorso presentato ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, autorizzando un cittadino ecuadoriano a permanere in Italia per tre anni nell’interesse della figlia minore.
La decisione conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza: quando l’allontanamento del genitore comporterebbe un grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del figlio, il Tribunale può autorizzarne la permanenza sul territorio nazionale anche in presenza di una situazione amministrativa non ancora stabilizzata.
Il caso esaminato dal Tribunale
Il ricorso riguardava un padre di nazionalità ecuadoriana che vive in Italia insieme alla figlia nata nel 2014.
Dalla documentazione prodotta è emerso che la minore vive stabilmente con il padre, unico genitore che si è sempre occupato della sua crescita e della sua educazione, mentre la madre ha mostrato un costante disinteresse nei confronti della bambina.
L’art. 31 del Testo Unico Immigrazione: una tutela per i minori
L’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione consente al Tribunale per i Minorenni di autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia del familiare di un minore quando ricorrono gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico.
Non si tratta di una sanatoria né di un ordinario titolo di soggiorno, ma di una misura speciale finalizzata esclusivamente alla protezione del minore.
L’interesse tutelato dalla norma è quello del bambino, il quale non deve subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’allontanamento del proprio genitore o dal suo improvviso sradicamento dall’ambiente di vita nel quale è cresciuto.
Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione
Nel motivare la propria decisione, il Tribunale richiama il fondamentale orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010.
Secondo tale principio, i “gravi motivi” richiesti dall’art. 31 non coincidono necessariamente con situazioni di emergenza sanitaria o con particolari patologie del minore.
Il giudice deve invece valutare se l’allontanamento del genitore sia idoneo a provocare un danno concreto, effettivo e oggettivamente grave allo sviluppo psicologico, affettivo e relazionale del bambino, tenendo conto della sua età, del percorso scolastico, dell’inserimento sociale e della stabilità familiare.
È proprio questa valutazione complessiva ad aver portato il Tribunale di Milano ad accogliere il ricorso.
La decisione del Tribunale
Accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998, il Tribunale ha autorizzato il padre della minore a permanere in Italia per tre anni, fino all’8 luglio 2029.
La decisione evidenzia come il diritto dell’immigrazione non possa prescindere dalla tutela dei diritti fondamentali dei minori, riconosciuti sia dall’ordinamento italiano sia dalle convenzioni internazionali.



Il ruolo della difesa
Nel procedimento il ricorrente è stato assistito dall’Avvocato Domenico Strangio, del Foro di Milano, che ha promosso il ricorso ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Immigrazione ottenendo l’accoglimento della domanda e l’autorizzazione alla permanenza del padre nell’interesse della figlia minore.
Lo Studio Legale dell’Avvocato Domenico Strangio, con sede in Viale Abruzzi 13/A, Milano, presta assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto dell’immigrazione, permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ricorsi ex art. 31 del Testo Unico Immigrazione, protezione internazionale e cittadinanza italiana.
Conclusioni
Il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano rappresenta un’importante conferma del principio secondo cui il superiore interesse del minore deve prevalere ogniqualvolta il rimpatrio del genitore possa determinare conseguenze gravemente pregiudizievoli per il suo equilibrio personale e familiare.
L’art. 31 del Testo Unico Immigrazione continua così a costituire uno strumento di fondamentale importanza per garantire la tutela dei minori stranieri presenti in Italia, imponendo al giudice una valutazione concreta e personalizzata di ogni singolo caso.
Per chi si trova ad affrontare situazioni analoghe, è essenziale rivolgersi a un professionista esperto in diritto dell’immigrazione, capace di valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e di predisporre un ricorso adeguatamente documentato a tutela dei diritti del minore e della sua famiglia.


