Accolto il ricorso dell’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano.
Il ricorso ex art. 31 comma 3 del D. Lgs. 286/1998 è un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni che consente ai genitori stranieri di minori residenti in Italia di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo per gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore.
Questo strumento tutela il diritto alla continuità affettiva e familiare del minore in Italia e permette al genitore di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo quando il rientro nel Paese d’origine potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita e sul benessere psicofisico del figlio.
Il Tribunale per i Minorenni valuta quindi l’interesse superiore del minore, considerando le sue esigenze di stabilità affettiva, sociale e scolastica nel territorio nazionale.
Quali sono i requisiti:?
- Presenza di un minore straniero in Italia: il minore deve trovarsi sul territorio italiano.
- Legame familiare: il richiedente deve essere un familiare del minore, tipicamente un genitore.
- Gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore: devono sussistere gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore, considerando la sua età e le condizioni di salute.
Sulla base dei suddetti requisiti, il Tribunale per i minorenni di Milano ha accolto la richiesta dell’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano, valutato che si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma) e sia stata accertata l’effettiva idoneità del ricorrente ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui.
Il minore frequenta regolarmente la scuola primaria e sta compiendo un significativo sforzo di integrazione; la Polizia Locale ha proceduto a visita domiciliare attestando l’effettiva convivenza dei ricorrenti con i minori e le buone condizioni di pulizia e generali dell’abitazione, che ospita anche il nucleo dello zio materno dei minori, intestatario del contratto di
locazione senza precedenti penali.
Si ricorda infine che, con Decreto legge del 21.10.2020 n. 130, entrato in vigore il 22.10.2020 e convertito in legge, è attualmente consentita la conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori (di cui all’art. 31 comma 3°) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Lo Studio Legale dell’Avv. Domenico Strangio con studio a Milano in viale Abruzzi 13 A si occupa di problematiche riguardanti il diritto dell’immigrazione e cittadinanza italiana.