Scongiurato il pericolo per il marito ed i due figli minorenni, di due e sette anni, di vedersi disgregare il nucleo familiare, la famiglia rimarrà unita in Italia.
Il Tribunale per i minorenni di Milano
Del ricorso per art. 31 comma 3 del D. Lgs. 286/1998 presso il Tribunale per i minorenni ne abbiamo già parlato in altre occasioni, trattatasi di una speciale autorizzazione che in deroga alle disposizioni del Testo Unico Immigrazione autorizza i cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale a rimanere nell’interesse dei figli minorenni ottenendo un permesso di soggiorno per assistenza minori che permette di svolgere attività lavorativa e che può essere convertito in lavoro subordinato. https://studiolegalestrangio.it/il-tribunale-per-i-minorenni-di-milano-autorizza-una-coppia-di-cittadini-albanesi-a-permanere-in-italia-a-norma-del-3-comma-dellart-31-d-lgs-286-98-per-anni-tre-dalleffettiv/
Questa volta a beneficiare degli effetti di questo ricorso è una cittadina extracomunitaria delle filippine la quale in precedenza aveva ottenuto un permesso per cure mediche a seguito della gravidanza.
Di fatti è bene ricordare che durante la gravidanza la cittadina straniera che si trova in Italia irregolarmente ha diritto ad un permesso di soggiorno prima e per sei mesi dopo il parto così come anche il marito che ha la documentazione attestante lo stato di coniuge tradotta e legalizzata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana.
Dopo la scadenza dei sei mesi del permesso di soggiorno per cure mediche se sussistenti gli ulteriori requisiti previsti per l’art. 31 comma 3 si può provare a chiedere l’autorizzazione al Tribunale per i minorenni per un ulteriore periodo.
Il collegio del Tribunale per i minorenni di Milano a seguito della camera di consiglio del 13.11.2024 ha ravvisato dagli atti e dall’istruttoria svolta che il nucleo è ben integrato (madre e minori vivono a Milano con il padre, titolare di permesso di soggiorno di lunga durata; i minori sono nati in Italia tutti e due) e dunque i minori sarebbero pregiudicati in caso di allontanamento della madre ricorrente.
Anche il PM del resto ha reso parere favorevole all’accoglimento della domanda.
Nello specifico si rimanda all’orientamento della Suprema Corte, da ultimo nella pronuncia Cassazione civile sez. I, 04/06/2018, n. 14238, la quale ha ribadito che «la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di questa Sezione, ha chiarito che siffatta autorizzazione [ai sensi dell’art. 31, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998] non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in
considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica>> (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n.
14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 638154-01; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017;
n. 29795/2017, par. 5).
Pertanto è stata autorizzata la permanenza in Italia della cittadina straniera.
Lo Studio Legale dell’Avv. Domenico Strangio con studio a Milano in viale Abruzzi 13 A si occupa di problematiche riguardanti il diritto dell’immigrazione e cittadinanza italiana.