L’effettiva produzione di redditi presentati tardivamente per la regolarizzazione della propria posizione fiscale deve essere valutata dall’amministrazione in sede istruttoria anche se la loro materiale formazione sia avvenuta in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente, cittadino venezuelano, si era visto rigettare dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Pavia il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo UE per mancanza di redditi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare dell’Avv. Domenico Strangio del Foro di Milano ai fini di un motivato riesame, sospendendo interinalmente gli effetti dell’atto impugnato.
L’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE come soggiornante di lungo periodo era stata presentata dal ricorrente nel 2019 e dopo quasi quattro anni di istruttoria, l’ufficio immigrazione della questura di Pavia, procedeva con il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 – bis della Legge 241 del 1990 e successivo rigetto definitivo senza il rilascio in subordine di un permesso per motivi di lavoro autonomo.
Dagli accertamenti eseguiti nella Banca Data Contribuenti INPS-Hydra il cittadino straniero risultava sprovvisto di redditi derivanti da fonte lecite dal 31.12.2019.
Tuttavia la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi dal 2019 ad oggi ed il rispettivo adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali non sono ostativi alla valutazione generale della posizione del ricorrente per il rilascio del permesso illimitato.
Sul punto il Tar Lombardia si è espresso in questi termini: “Ritenuto che tali elementi debbano essere valutati dall’amministrazione in sede istruttoria, non ostando, quanto ai documenti fiscali, la loro materiale formazione in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato, attenendo essi a redditi comunque esistenti nell’arco di tempo considerato”.




Lo Studio Legale Strangio si trova a Milano in viale Abruzzi 13 A e si occupa di problematiche riguardanti il diritto dell’immigrazione e cittadinanza italiana.
