<<La percezione soggettiva della persona offesa di generale “maltrattamento” non dimostrato in sede di istruttoria dibattimentale non può considerarsi propriamente una situazione di abituale vessazione che integra il reato di cui all’art. 572 c.p.>>

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale assolve l&#8217;imputato dal reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” perchè il fatto non sussiste.
Gli Avv.ti Sonila Begaj e l’Avv. Domenico Strangio entrambi del Foro di Milano

Sono da poco note le motivazioni con le quali il Tribunale di Milano sez. XI Penale in composizione collegiale con la sentenza n. 5845/2023 assolvono l’imputato, cittadino egiziano, per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato dall’averlo commesso dinanzi i figli perchè il fatto non sussiste.

I giudici milanesi riprendendo un consolidato orientamento della Suprema Corte, concordano che ai fini della sussistenza del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima.

Alla luce delle emergenze processuali – nel caso attenzionato si trattava solo di 4 episodi 3 perpetrati nei confronti della moglie e 1 nei confronti della figlia – specifici atti di aggressione fisica, così come generiche violenze psicologiche, subite ad opera del marito nell’arco di 12 anni di matrimonio sono insufficienti per ritenere provata l’abitualità di una condotta vessatoria.

Sempre il Collegio nella sentenza ritiene che il comportamento “prevaricatore” assume rilevanza tale da giustificare il venir meno dell’affectio coniugalis mentre non assume rilevanza tale da essere idoneo a fondare una responsabilità di tipo penale.

La percezione soggettiva della persona offesa di generale “maltrattamento” non dimostrato in sede di istruttoria dibattimentale non può considerarsi propriamente una situazione di abituale vessazione che integra il reato di cui all’art. 572 c.p. “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” in quanto rimane soltanto una insoddisfazione legata al rapporto coniugale lontano dalle sue legittime aspettative.

L’art. 572 c.p. punisce chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. La pena prevista per questa fattispecie incriminatrice è la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

In presenza di una delle suindicate aggravante, la fattispecie incriminatrice diventa reato ostativo.

I reati ostativi sono particolari categorie di reati che, per la loro gravità, sono sottoposte ad un regime penitenziario rigido. È infatti preclusa la possibilità di accedere a misure extra carcerarie di esecuzione della pena.

Pericolo scongiurato per questo padre di famiglia egiziano che torna a sorridere dopo un anno di lontananza dai propri figli a causa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282 bis c.p.p. e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese applicata in sede in indagini.

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare, riteneva le dichiarazioni delle persone offese pienamente credibili ed intrinsecamente attendibili, oltre che tra loro collimanti e corroborate dalle convergenti propalazioni dei familiari delle persone offese e dalle dichiarazioni dell’operatrice e della psicologa del Centro antiviolenza.

Profonda soddisfazione dopo le motivazioni della sentenza per i legali di fiducia gli Avv.ti Sonila Begaj e Domenico Strangio del Foro di Milano che hanno ritenuto – nonostante l’aggravante – di far luce sulla vicenda senza optare per un rito alternativo.

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale assolve l&#8217;imputato dal reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” perchè il fatto non sussiste.