La revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera d), del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche.
Che cos’è il permesso soggiorno di lungo periodo una volta chiamato carta di soggiorno?
Si tratta di un titolo di soggiorno rilasciato ai cittadini stranieri extracomunitari che permette di risiedere sul territorio nazionale in modo permanente in presenza dei requisiti principali: soggiorno legale con permesso di soggiorno per almeno cinque anni in Italia, dimostrazione di un reddito sufficiente non inferiore all’importo dell’assegno sociale, un alloggio che rispetti le norme igienico-sanitarie previste dalla legge e superamento di un test di conoscenza della lingua italiana di livello A2.
Questa tipologia di permesso di soggiorno è vero che ha una durata illimitata e quindi una volta in possesso il cittadino extracomunitario non dovrà più fare alcun adempimento?
Assolutamente no.
Il nuovo permesso di soggiorno di lungo periodo (per intenderci quello blu) necessita di un aggiornamento della fototessera entro dieci anni dal rilascio, mentre prima, con la tessera di colore rosa, era previsto un aggiornamento ogni cinque anni.
L’ufficio immigrazione competente farà soltanto un controllo della fototessera aggiornando questa e basta?
No.
In quell’occasione l’ufficio immigrazione della Questura competente avrà la possibilità di verificare se il cittadino straniero al momento dell’aggiornamento ha ancora tutti i requisiti per mantenere questa tipologia di permesso come la residenza continuativa ed adeguatezza economica.
In mancanza di uno di questi requisiti l’ufficio immigrazione potrà effettuare un preavviso di rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE come soggiornante di lungo periodo ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis della L. 241/90 e successive modifiche.
Entro dieci giorni, l’istante avrà la possibilità di presentare delle memorie o scritti difensivi al fine di giustificare l’assenza dal territorio nazionale per un periodo di tempo superiore a quello previsto dal (TUI) Testo Unico Immigrazione.
Spesso il cittadino extracomunitario disconoscendo la normativa vigente, rientra nel paese di origine e ci rimane più del periodo consentito dall’art. 9, comma 7, lettera d), del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche.
Questo articolo, infatti, prevede che “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”.
Se l’ufficio immigrazione riterrà non esaustiva la memoria presentata al fine di superare i motivi ostativi all’aggiornamento/rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, si procederà con la notifica della revoca ai sensi dell’art. 9, comma 7 lettera d) del D. Lgs. 286/1998.
Tuttavia è bene sapere che ai sensi dell’art. 9 comma 9 del testo Unico Immigrazione, ad istanza presentata a nome dell’interessato e previa verifica dei requisiti di legge, potrà essere rilasciato un permesso per altro tipo, a seguito del quale, decorsi tre anni, potrà riottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 comma 8 e 9 del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche.
Per ultimo si può fare ricorso al Tribunale Sezione Specializzata Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.
Per questi motivi è bene rivolgersi sin dall’inizio ad un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione al fine di non rimanere sul territorio nazionale sprovvisti di un titolo che regolarizzi il soggiorno e soprattutto per provare a mantenere il permesso di lungo periodo se ci sono motivi sorretti ovviamente da prove documentali tradotte e legalizzate per giustificare l’assenza dal territorio nazionale.
Lo Studio Legale Strangio si trova a Milano in viale Abruzzi 13 A e Torino in corso Vinzaglio n. 1 ed è specializzato in diritto dell’immigrazione e cittadinanza italiana.
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