Accolta l’istanza di sospensione avanzata contestualmente al ricorso avverso l’espulsione dall’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano specializzato in diritto dell’immigrazione e cittadinanza italiana.

Il Giudice di Pace di Monza e della Brianza ha accolto l’istanza di sospensione presentata dall’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano contestualmente al ricorso avverso l’espulsione ex art. 13 comma 8 e ss. D.LGS. 286/1988 di una cittadina albanese.

La cittadina straniera, a seguito del rigetto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno come familiare UE  sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 30/2007 dalla Questura di Monza, veniva colpita dal provvedimento di espulsione emanato dalla Prefettura di Monza il 12.08.2024.

Veniva, altresì applicata, nei confronti della ricorrente, la misura alternativa al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, ovvero l’obbligo di presentazione presso la Questura di Monza nei giorni di lunedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Sussistendone tutti i requisiti e considerato il grave errore valutativo dei fatti e delle prove durante l’istruttoria della Questura di Monza, sulla disciplina di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 30/2007, in particolare sul requisito di “familiare a carico” motivo di rigetto della carta di soggiorno, la ricorrente ha presentato presso il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Immigrazione, giusto ricorso.

Il Giudice di Pace infatti non è competente nel merito per il rilascio del permesso di soggiorno, essendo la competenza sul rilascio, il rinnovo o la revoca generalmente demandata alla giurisdizione amministrativa o come nel caso di specie, alla magistratura ordinaria della Sezione Specializzata Immigrazione.

Pertanto, l’avv. Domenico Strangio del foro di Milano, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora, ottiene oggi la sospensione dell’esecuzione del decreto di espulsione impugnato e quindi cade l’obbligo di presentazione tutti i lunedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 presso la Questura di Monza, visto anche il complicato quadro clinico come certificato dalla produzione documentale prodotta e considerato che non sussiste il pericolo di fuga della cittadina straniera avendo comunicato la stessa, già dall’ingresso in Italia, il luogo dove è domiciliata alla Questura di Monza con la dichiarazione di ospitalità presso il figlio a Seregno.

Nel merito, invece, essendo la stessa familiare di un cittadino comunitario, è stato presentato regolare ricorso e si aspetterà la decisione del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Immigrazione, mentre la prima udienza del Giudice di Pace di Monza che dovrà confermare o meno la sospensiva del provvedimento è stata fissata per il 25.03.2024.

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Il Giudice di Pace di Monza e della Brianza sospende l’esecutorietà del provvedimento di espulsione della Prefettura di Monza e Brianza emanato nei confronti di una cittadina albanese.