Il Tribunale di Roma Sezione Specializzata Immigrazione accoglie il ricorso dell’avv. Domenico Strangio del Foro di Milano: condannato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
L’Ambasciata d’Italia a Colombo è stata nuovamente condannata dal Tribunale di Roma Sezione Specializzata Immigrazione a seguito di ricorso ex art. 281 decies per ricongiungimento familiare presentato dall’Avv. Domenico Strangio del Foro di Milano.
Lo Studio Legale Strangio con sede a Milano, specializzato in diritto dell’immigrazione, è molto attento alle problematiche del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri ed in particolare dello Sri Lanka, grazie alla collaborazione della dott.ssa Mallika Angulugaha Gamage, iscritta presso l’elenco degli Esperti periti traduttori interpreti CCIA Milano e fondatrice della pagina facebook “Punto Migranti”.
L’autorità consolare a Colombo si trova in serie difficoltà a fronteggiare le innumerevoli domande di ricongiungimento familiare provenienti dall’Italia, rigettando a volte il rilascio del visto d’ingresso senza un motivo valido oppure non rispettando i termini previsti dalla normativa di trenta giorni dalla richiesta di rilascio così come meglio specificato nella sentenza.
Tutto ciò creando un grave pregiudizio al ricongiungimento familiare che spesso, come nel caso de quo, potrebbe diventare irreversibile se si considera che nelle more di attesa la richiedente può diventare maggiorenne (sono passati quattro anni dalla prima richiesta di rilascio del visto d’ingresso) e che quindi non poteva ripresentare la domanda vedendosi costretta a vivere distante dalla sua famiglia.
Ma andiamo ai fatti. In questa complessa vicenda, l’istante si vedeva rigettare il rilascio del visto d’ingresso in quanto – a detto di VFS Global (autorità competente nello Sri Lanka a rilasciare il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare) il nulla osta risultava scaduto al momento della presentazione della richiesta.
Purtroppo quanto asserito è risultato errato, l’Ambasciata non valuta che tale circostanza, ovvero la scadenza del nulla osta, è sopravvenuta per cause imputabili soltanto alle società che operano per conto dell’autorità consolare nello Sri Lanka: VFS Global per il rilascio del visto e Forsiter Global Service Pvt Ltd per la legalizzazione dei documenti.
La prima, VFS Global, si rifiutava di ritirare la domanda di visto asserendo la prima volta che i certificati tradotti e legalizzati di nascita e di matrimonio dei genitori fossero scaduti, senza rilasciare nessun documento o ricevuta.
La seconda, invece, Forsiter Global Service Pvt Ltd non legalizza i documenti specificando che il nome e il luogo
dell’ufficiale che ha rilasciato i certificati risulta essere incomprensibili, indicando la dicitura unclear con post it.
Quindi il ricorrente per la seconda e ultima volta presenta i certificati in data 03/02/2022 per la legalizzazione e questa volta vengono legalizzati il 20/06/2022 da Forsiter in una data che però fa incombere il ricorrente nella scadenza del
nulla osta (sono sei i mesi a disposizioni dal rilascio del nulla osta per presentare la domanda di visto) avvenuto in data 08/05/2022.
Quindi Forsiter in prima istanza non traduce e legalizza i certificati asserendo che il nome dell’ufficiale è incomprensibile però alla seconda richiesta di legalizzazione degli stessi certificati li legalizza.
E’ da premettere che nell’ultima richiesta di legalizzazione dei certificati avvenuta a febbraio 2022 il nulla osta era ancora valido e finisce per scadere solo per le lungaggini ed i ritardi della società che deve legalizzare per conto dell’autorità diplomatica.
Quanto è successo ha dell’incredibile ed evidenzia soltanto un circolo vizioso nel sistema di traduzione e legalizzazione oltre che di presentazione della domanda di visto nello Sri Lanka che vede protagonisti l’Ambasciata d’Italia a Colombo, VFS Globale e Forsiter Global Service Pvt Ltd oggi finalmente anche evidenziato dal Tribunale di Roma che dà ragione al ricorrente.
Sul punto il Tribunale è granitico : “…la ricevuta di pagamento volta alla legalizzazione dei documenti e intestata a un centro determinato quale competente al rilascio di visti per l’Italia (appunto il cd Italy Visa Application Centre) ben può ritenersi documento pienamente valido a dimostrare le circostanze dedotte dal ricorrente e, pertanto, ritenersi dimostrato che quest’ultimo e i suoi familiari abbiano tempestivamente provveduto al fine di presentare la domanda di visto di cui si tratta, il 03.02.2022.
A fronte della prova così fornita da parte ricorrente, da ritenersi solida e idonea allo scopo per quanto appena argomentato, a nulla vale l’affermazione in senso contrario dell’Amministrazione resistente costituita, secondo cui “nel caso di specie non risulta essere stato esperito nessun tentativo di depositare la domanda di visto propriamente detta entro i termini di validità del nulla osta e secondo le modalità previste….”.
Considerata dunque la sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento ed il grave ritardo dell’Amministrazione nel caso di
specie, in violazione dei termini di legge, non giustificato e dunque illegittimo; considerato altresì che sono ormai trascorsi più di due anni dalla domanda di visto e addirittura oltre quattro anni dalla iniziale domanda di ricongiungimento; considerato infine il grave pregiudizio al diritto all’unità familiare delle persone coinvolte, nel caso di specie potenzialmente irreversibile, avendo ormai la figlia del ricorrente raggiunto la maggiore età e dunque preclusa la possibilità di una nuova domanda ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 286/1998.
Per quello che maggiormente rileva il Tribunale accoglie il ricorso dell’Avv. Domenico Strangio del Foro di Milano con conseguente ordine all’Amministrazione competente di rilasciare il visto d’ingresso per motivi familiari in favore della figlia del ricorrente.
Condannato, altresì, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
L’Avv. Domenico Strangio del Foro di Milano specializzato in diritto dell’immigrazione con Studio in viale Abruzzi 13 A.