Il cittadino peruviano in attesa della decisione non dovrà lasciare il territorio italiano.

Il Giudice di Pace di Milano accoglie l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione del decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13 comma 8 e ss D.LGS. 286/1988 presentata dall’avv. Domenico Strangio del foro di Milano.
Gli uffici del Giudice di Pace a Milano

Con provvedimento emesso e notificato il 19.02.2024 il Prefetto di Milano decretava l’espulsione con intimazione a lasciare volontariamente il territorio italiano entro sette giorni di un cittadino peruviano, in quanto lo stesso “è illegalmente presente sul Territorio Nazionale” non essendogli stata riconosciuta la protezione internazionale.

Il cittadino extracomunitario si è rivolto allo Studio Legale Strangio specializzato in diritto dell’immigrazione al fine di presentare ricorso.

Il ricorrente è entrato in Italia il 03/03/2022 presentando da subito richiesta di protezione internazionale ed ottenendo il permesso in attesa di asilo rilasciato in data 15/07/2022 in quanto nel suo paese era stato minacciato di morte.

Tuttavia a causa di un difetto della notifica, non riceve l’invito a presentarsi per essere sentito dalla Commissione Territoriale, sicuramente per cause a lui non imputabili (la notifica è stata ritirata da altra persona) impedendo allo stesso ricorrente di presentarsi in Commissione e concludere l’iter di richiesta della protezione internazionale e vedendosi così notificare il diniego della stessa e consequenziale decreto di espulsione.

Il cittadino peruviano nel paese di origine è stato minacciato di morte ed è titolare in Italia di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, residenza a Milano e patente di guida convertita oltre che la mancanza di precedenti penali o notizie di reato a suo carico, tutti elementi che dimostrano il pieno inserimento sociale e l’integrazione nel territorio italiano oltre che il diritto ad esporre le sue argomentazioni in Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale.

L’avv. Domenico Strangio nell’istanza cautelare di sospensione contesta la superficialità con la quale la Prefettura di Milano ha provveduto ad espellere il cittadino straniero senza effettuare preliminari verifiche oltre che valutare principalmente il difetto di notifica della convocazione dinanzi alla Commissione Territoriale.

Il Giudice di Pace di Milano accoglie la tesi difensiva e sospende il provvedimento di espulsione fissando a maggio l’udienza per la decisione.

Nel frattempo il ricorrente potrà soggiornare liberamente nel territorio nazionale continuando a lavorare.

Il Giudice di Pace di Milano accoglie l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione del decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13 comma 8 e ss D.LGS. 286/1988 presentata dall’avv. Domenico Strangio del foro di Milano.
Il Giudice di Pace di Milano accoglie l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione del decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13 comma 8 e ss D.LGS. 286/1988 presentata dall’avv. Domenico Strangio del foro di Milano.