La cittadini marocchina a seguito della memoria dell’Avv. Domenico Strangio del Foro di Milano ottiene il decreto per la cittadinanza italiana.

I precedenti penali a carico dei familiari del richiedente la cittadinanza italiana non possono far presumere un concorso o una condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione tale da comportare il rigetto della richiesta.

La domanda di cittadinanza italiana può essere presentata dal cittadino straniero residente in Italia per tramite del proprio Spid o CIE direttamente sul portale servizi del Ministero dell’Interno.

La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza, Jure Sanguinis, per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana, è italiano: la materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Attualmente in base ai requisiti sono previste due tipologie di concessione della cittadinanza italiana: concessione per matrimonio (art. 5 L. 91/92) e concessione per residenza (art. 9 L. 91/92).

E’ bene ricordare preliminarmente che si tratta di una concessione e non di un diritto, pertanto il decreto verrà rilasciato solo su discrezione dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, alla fine di un iter amministrativo lungo che vede coinvolte diverse amministrazioni ed enti: Questura, Prefettura, Agenzia dell’Entrate, comune di residenza.

Nel caso attenzionato, la cittadina marocchina, alla presentazione dell’istanza dopo un’attesa di circa 36 mesi – attualmente l’iter è di 24 mesi con una possibile proroga di ulteriore 12 mesi – ha ricevuto un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90.

Nel preavviso di rigetto veniva comunicato alla richiedente che era stata acquisita documentazione in relazione alla condotta del marito, precisamente NDR del 20.09.2011 del Commissariato di Treviglio per violazione degli artt. 508 e 610 c.p. e NDR del 29.12.2015 del Commissariato di Treviglio per violazione dell’art. 508 c.p..

E’ vero affermare che i reati commessi da componenti del nucleo familiare possano rilevare nella lata valutazione discrezionale che l’amministrazione è chiamata a fare in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia.

Nella vicenda che ha visto protagonista la cittadina marocchina invece non sussisteva nessuna prova a carico per far presumere un concorso o una condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione tale da comportare il rigetto della richiesta di domanda.

Pertanto essendo elevato il rischio di contrastare il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari, il preavviso di rigetto è da considerarsi illegittimo.

L’istante dopo la memoria presentato dall’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano con studio in viale Abruzzi 13/A, specializzato in immigrazione, ha ottenuto il decreto per la concessione della cittadinanza.

Tra l’altro è bene segnalare, che a seguito di un’attività di sollecito dello stesso Studio Legale al comune di riferimento, si è riusciti ad ottenere un appuntamento per il giuramento ad inizio giugno a pochi giorni prima del compimento della maggiore età della figlia minorenne, facendo così acquisire la cittadinanza italiana anche alla figlia.

I precedenti penali a carico dei familiari del richiedente la cittadinanza italiana non possono far presumere un concorso o una condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione tale da comportare il rigetto della richiesta.