Rilasciato il permesso per coesione familiare in deroga ex art. 30 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 286/98 ad una cittadina cubana a seguito della memoria difensiva dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo accoglie la tesi difensiva e supera i motivi ostativi.

Il permesso per “coesione familiare in deroga” viene rilasciato a familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche in deroga ad alcuni requisiti normalmente previsti per il ricongiungimento familiare.

È disciplinato principalmente dall’art. 30 del Testo Unico Immigrazione (T.U. 286/1998), che prevede la “coesione familiare” anche in deroga all’art. 29 (cioè senza dover passare dalla procedura classica del ricongiungimento).

Può essere concessa in casi particolari, ad esempio:

  • Se il familiare si trova già in Italia (anche senza visto per ricongiungimento);
  • Se ci sono motivi gravi di salute, vulnerabilità o interesse del minore;
  • Se si tratta di un familiare convivente con il titolare di un permesso di soggiorno;
  • In presenza di elementi umanitari o di integrazione avanzata.

La cittadina cubana a seguito dell’inoltro dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari con il coniuge regolarmente soggiornante in Italia, riceveva un preavviso di rigetto.

Rilasciato il permesso per coesione familiare in deroga ex art. 30 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 286/98 ad una cittadina cubana a seguito della memoria difensiva dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano.

Con la memoria veniva evidenziato dall’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano, l’esistenza di ulteriori vincoli parentali come la presenza di una nipote cittadina italiana e la convivenza con altri familiari regolarmente soggiornanti (tutti con regolare permesso di soggiorno) che rafforzano il diritto alla coesione familiare, anche in deroga, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza (CEDU, Corte Cost. e Consiglio di Stato).

L’art. 29 del D.Lgs. 286/98 riconosce la possibilità del ricongiungimento familiare o coesione familiare anche in deroga ad alcune condizioni, qualora vi siano vincoli familiari effettivi con stranieri regolarmente soggiornanti

Pertanto alla luce di quanto rappresentato, l’istante riceveva una comunicazione per il ritiro del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Rilasciato il permesso per coesione familiare in deroga ex art. 30 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 286/98 ad una cittadina cubana a seguito della memoria difensiva dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano.

Lo studio legale dell‘Avv. Domenico Strangio del foro di Milano si trova in viale Abruzzi 13 A e si occupa di problematiche riguardanti il diritto dell’immigrazione e la cittadinanza italiana.

Rilasciato il permesso per coesione familiare in deroga ex art. 30 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 286/98 ad una cittadina cubana a seguito della memoria difensiva dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano.