
La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Milano aveva deciso di rigettare per manifesta infondatezza la domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
In data 2.7.2024 parte ricorrente, un cittadino peruviano, formalizzava la domanda di protezione internazionale presso la Questura di Como.
Come è noto, essendo il Perù nell’elenco dei paesi sicuri, veniva subito avviata dalla Commissione Territoriale la procedura accelerata (dalla formalizzazione della domanda fino alla decisione finale sono decorsi nove giorni, art. 28 bis comma 2 d. lgs. n. 25/2008).
Poiché il ricorrente proviene dal Perù – Paese designato di origine sicura sulla base di una scheda Paese che suggeriva di eccettuare le persone attiviste per i diritti umani, oppositrici politiche, dissidenti e coloro che potessero rientrare nella fattispecie di
cui all’art. 8 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 251/2007 (“«opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all’articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.”) – sussistono gravi e circostanziate ragioni – impregiudicata ogni valutazione nel merito della domanda – per sospendere cautelativamente il provvedimento impugnato.




In attesa del merito, il cittadino straniero potrà fare richiesta alla Questura competente di un permesso in attesa di ricorso pendente ex art. 35 dlgs 25/2008 e svolgere nel frattempo attività lavorativa.

Lo Studio Legale dell’avv. Domenico Strangio del foro di Milano si occupa di diritto dell’immigrazione e cittadinanza italiana.
