Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha introdotto in Italia un nuovo sostegno economico: il Reddito di Cittadinanza (RdC). Una misura assistenziale volta a contrastare la povertà e finalizzata principalmente al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
Il beneficio è erogato per tramite di una carta di pagamento elettronica di colore giallo che verrà consegnata in posta (dopo un messaggio dell’Inps pervenuto tramite cellulare) e prevede la successiva sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, ovvero del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni. Viceversa la card verrà sospesa.
Il richiedente la prestazione, al fine della presentazione della misura dovrà risultare in possesso dei requisiti di cittadinanza, ovvero essere:
- cittadino italiano o di un paese dell’Unione europea;
- familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
- titolare di protezione internazionale.
È necessario, altresì, godere dei requisiti di residenza, cioè avere la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Infine, è fondamentale tenere congiuntamente i seguenti requisiti economici:
- ISEE ordinario o minorenni in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
- patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE ) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
- patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE , esempio depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.
La misura può essere presentata:
- presso le Poste Italiane;
- in modalità telematica, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati;
- in modalità telematica attraverso il sito INPS
Una volta inserita la domanda, la richiesta del Reddito di Cittadinanza verrà lavorata entro 30 giorni, mentre la decorrenza è dal mese successivo a quello della presentazione, con una durata di 18 mesi e possibilità di rinnovo – in presenza degli stessi requisiti – per lo stesso periodo di tempo, previa sospensione di un mese.
Esempio (Tizio inserisce la domanda di reddito di cittadinanza il 1 febbraio 2022 che decorrerà dal 1 marzo 2022. A settembre 2023 avremo la scadenza dei 18 mesi della misura mentre ad ottobre 2023 potremmo ripresentare la domanda, senza percepire il sussidio, che ripartirà il mese dopo, ovvero a novembre 2023).
Per quanto riguarda l’importo che si percepirà si consiglia di consultare il Simulatore INPS presente nella pagina del calcolo dell’ ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) che deriva dal rapporto tra l’ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge.
Il reddito di cittadinanza è compatibile con la Naspi, e può essere richiesto anche in caso di svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda, (attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero subordinata) e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l’intera annualità in ISEE.
In tal caso è necessario barrare l’apposito riquadro in domanda (Quadro E) e comunicare il reddito attraverso l’apposito modello RdC/PdC Ridotto (modello SR182).
Si ricorda a tal proposito che il reddito di cittadinanza è un sussidio per l’intero nucleo familiare (inteso ai fini ISEE) e non per il solo richiedente.
E’ bene sapere che l’INPS al momento dell’inserimento della domanda, accoglie o rigetta la misura. In caso di accoglimento non verifica subito l’esistenza dei requisiti di nazionalità, residenza o economici, che verranno esaminati dopo qualche tempo.
Sono frequenti, infatti, i casi di richiedenti che hanno percepito per un anno il sussidio e successivamente si sono visti recapitare una lettera di restituzione delle somme indebitamente percepite dall’Inps oltre ad un avviso di conclusione indagine per il reato di cui all’art. 7, comma 1 del D.L. n. 4/2019: <<Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e’ punito con la reclusione da due a sei anni>>.
Quindi è importante verificare in sede di inserimento della domanda la corretta sussistenza di tutti i requisiti (nazionalità, residenza, economici) previsti dalla normativa sul reddito di cittadinanza per evitare spiacevoli sorprese con conseguenze anche penali.
Infine, ultimo profilo da trattare, lo svolgimento di attività lavorativa in nero.
Questa non è assolutamente consentita, integra infatti il 2 comma dell’art. 7 D.L. n. 4/2019 << L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita’ irregolari, nonche’ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e’ punita con la reclusione da uno a tre anni>>
Di recente la Cassazione si è pronunciata sul punto con la sentenza n. 25306 del 2022, confermando la pena della reclusione nei confronti di un percettore di reddito di cittadinanza scoperto a lavorare in nero.
Secondo la suprema corte non sussiste la giustificazione del lavoratore, il quale ha dichiarato che dall’attività contestata non ha percepito alcuno stipendio, ma solamente delle “regalie” saltuarie corrisposte in occasioni particolari.
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