Sulla base del principio della soccombenza virtuale, quindi, l’amministrazione convenuta è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Nelle more del giudizio, il rilascio del visto d’ingresso da parte dell’ambasciata di Colombo dimostra la fondatezza del ricorso presentato dall’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano.

Il Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale – Ambasciata d’Italia  a Colombo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato è stato condannato dal Tribunale di Roma, Diciottesima Sezione Civile, è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, un cittadino srilankese, a seguito della presentazione del ricorso dell’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano.

L’Ambasciata d’Italia a Colombo, aveva rigettato la domanda di ricongiungimento familiare ex art. 29 D.lgs 286/98 del ricorrente con il figlio presentata in data 21/04/2023 con le seguenti motivazioni: “…Accertata presentazione di Nulla Osta al ricongiungimento familiare contraffatta, pertanto non ha i requisiti ai sensi dell’art. 4 comma II DL 286/1998.

Nel corpo del ricorso invece è stato dimostrato che il nulla osta era stato regolarmente rilasciato dall’Ufficio Immigrazione della Prefettura di Milano allegando in tal senso una risposta pervenuta a mezzo mail allo stesso difensore in cui si confermava la liceità del nulla osta.

Per effetto dell’ottenimento del rilascio del visto per ricongiungimento familiare, deve essere dichiarata cessata la materia
del contendere, atteso che è proprio il rilascio del visto per ricongiungimento familiare oggetto del presente ricorso.


“…Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale. In ordine al governo delle spese di lite, deve rilevarsi che, nonostante non sia possibile stabilire dalla documentazione depositata la specifica data del rilascio del visto in favore del figlio del ricorrente, è tuttavia accoglibile la deduzione di parte richiedente per cui il visto sia stato rilasciato solo a seguito della proposizione del ricorso…”.

Il Tribunale, quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente.

Nelle more del giudizio, il rilascio del visto d’ingresso da parte dell’ambasciata di Colombo dimostra la fondatezza del ricorso presentato dall’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano.
Nelle more del giudizio, il rilascio del visto d’ingresso da parte dell’ambasciata di Colombo dimostra la fondatezza del ricorso presentato dall’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano.
Nelle more del giudizio, il rilascio del visto d’ingresso da parte dell’ambasciata di Colombo dimostra la fondatezza del ricorso presentato dall’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano.

Lo Studio Legale dell’Avv. Domenico Strangio si occupa di problematiche riguardanti il diritto dell’immigrazione e cittadinanza italiana e si trova a Milano in viale Abruzzi 13 A, a Torino via Vinzaglio 29 e Roma in via Mattia Battistini 34.

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